Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra
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ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al
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dinanzi al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento.
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davanti al tribunale del luogo di pagamento.
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Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui
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la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.
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Il decreto deve essere notiticato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinchè, a
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al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.
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ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia una filiale dell'Istituto, che si proceda all'ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere la
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Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, emette un decreto con il quale
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ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale
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L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che
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efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non
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Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più